00 24/12/2012 22:40
il cumulo gratuito è legge
La legge di stabilità 2013 introduce una ulteriore modalità di accesso alla pensione di vecchiaia. Finora, i soggetti che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o in alternativa alla totalizzazione, ancorché in quest'ultimo caso il trattamento pensionistico fosse calcolato con le regole del sistema contributivo tranne che si fosse acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare.

La nuova modalità di "cumulo" consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La novella normativa cerca di porre rimedio anche a quella situazione anomala venutasi a creare per effetto della Legge 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010), che aveva abrogato la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi da gestioni alternative presso l'Inps con la Legge 322/1958.

La maggior parte dei dipendenti pubblici che non avevano presentato la domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010, poiché cessati senza diritto a pensione, potevano trasferire la corrispondente contribuzione solo previo pagamento di un onere spesso elevato. Ora la legge di stabilità consente nuovamente di poter trasferire i periodi presso l'Inps gratuitamente a condizione di essere cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dall'avere presentato la relativa istanza nei termini.

Tale facoltà di cumulo può essere esercitata solo per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, salvo per le lavoratrici del settore privato, nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni oggetto di cumulo.

La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà conseguita in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Anche per le pensioni calcolate con tale modalità la quota riferita alle anzianità contributive maturate dal 2012 sarà calcolata con le regole del sistema contributivo. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

I soggetti privi della Legge 322/1958 che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Il recesso dovrà essere esercitato entro un anno.

Ampio respiro anche per i lavoratori salvaguardati. Continueranno ad applicarsi i requisiti previgenti il Decreto Salva Italia anche ai lavoratori cessati entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità, ordinaria o in deroga, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011 e che perfezioneranno i requisiti entro il periodo di godimento dell'indennità e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Viene fatta chiarezza anche sui lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, che potranno accedere alla pensione anche se dopo l'autorizzazione hanno svolto qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione e a condizione di non aver conseguito un reddito annuo lordo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2014. Stesse eccezioni per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali anche per effetto di accordi di incentivo all'esodo stipulati entro il 2011.


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