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Acquisti online, in arrivo nuove regole. Ecco cosa cambia per i consumatori

Ultimo Aggiornamento: 10/12/2014 11:47
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Cambia il Codice del Consumo, più diritti per chi acquista sul web
Maggiori tutele sulle vendite a distanza, dall'estensione del diritto di recesso a maggiore chiarezza sulle procedure di sottoscrizione
di ALESSANDRO LONGO

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12 giugno 2014



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Cambia il Codice del Consumo, più diritti per chi acquista sul webDAL 13 giugno avremo più diritti quando compriamo su internet o attiviamo al telefono un servizio di un operatore telefonico. È l’effetto di un decreto di febbraio che, recependo la direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, cambia il Codice del Consumo per quanto riguarda le vendite a distanza (di qualsiasi tipo: internet, telefonico o anche fisiche purché fuori dai locali commerciali dell’azienda, per esempio a domicilio).

Diritto di recesso. Ora il consumatore avrà 14 giorni per recedere dal contratto e altri 14 per restituire la merce e ottenere il rimborso. II venditore dovrà restituire il pagamento – incluse le eventuali spese di consegna "standard" – entro 14 giorni. Il diritto sale a 90 giorni (dagli attuali 60) qualora il venditore omette di ricordarlo al consumatore. Altra novità: se esercitiamo il diritto di recesso, potremo restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della "diminuzione del valore del bene custodito".

Più trasparenza nelle offerte. Il decreto inoltre prevede maggiori obblighi di "informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza". Tutti i costi, i termini e gli oneri dell’offerta dovranno essere esplicitati prima della vendita (anche quelli che ora sono poco chiari, come i costi di disdetta e i tempi di spedizione).

Conferma del contratto. Il venditore dovrà fornire al consumatore la conferma del contratto concluso e lo dovrà fare “su un mezzo durevole", entro un termine ragionevole dopo la conclusione e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Questo già avviene, ma adesso diventa un obbligo di legge primaria. Come mezzo durevole si può intendere la registrazione della telefonata. Significa che l’addetto alla vendita dovrà chiedere al consumatore se, con il valore della firma del contratto, è sufficiente la registrazione dell’assenso telefonico.

Trasparenza nei pagamenti su internet. Il venditore deve garantire trasparenza sul pagamento. Al consumatore deve essere chiaro che l'ordine implica l'obbligo di pagare; di conseguenza, se l'inoltro dell'ordine implica di cliccare su un pulsante, questo dovrà riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare". E’ una misura che servirà a contrastare le truffe di quei siti e app cellulari che fanno abbonare gli utenti, inconsapevolmente, con un clic.

Responsabilità del venditore per i pacchi. Se si perde o si danneggia un bene spedito, la responsabilità resta del venditore. Quella del consumatore comincia solo quando questi entra materialmente in possesso dei beni. Tutto ciò vale solo nei casi (che sono quelli comuni) in cui il vettore della spedizione è stato scelto dal venditore e non dal consumatore. No costi extra a chi non usa i contanti. Non si possono più imporre al consumatore tariffe superiori per i pagamenti non fatti in contanti (quindi con carta di credito, bancomat), negli acquisti a distanza. Idem per la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza.

Decide l’Antitrust. L’Autorità competente a sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust). Finora è stata Agcom.

www.repubblica.it/tecnologia/2014/06/12/news/cambia_il_codice_del_consumo_pi_diritti_per_chi_acquista_sul_web-88788205/?ref=...
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