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Acquisti online, in arrivo nuove regole. Ecco cosa cambia per i consumatori

Ultimo Aggiornamento: 10/12/2014 11:47
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Acquisti online, in arrivo nuove regole. Ecco cosa cambia per i consumatori
Dal prossimo 13 giugno maggiore trasparenza e diritti per l'ecommerce che sia al telefono o al di fuori dei locali commerciali. Si allunga a 14 giorni il termine per esercitare il diritto di recesso, i contratti non potranno più essere attivati solo col consenso telefonico e stop alle commissioni extra

di Patrizia De Rubertis | 14 maggio 2014Commenti (132)
Acquisti online, in arrivo nuove regole. Ecco cosa cambia per i consumatori
Più informazioni su: Bancomat, Consumatori, Credito, e-Commerce, Internet, Sanzioni, Shopping Online, Telefono.

Dal 13 giugno 2014 in tutta l’Unione Europea si applicheranno nuove regole in materia di diritti dei consumatori. Una normativa nel segno della trasparenza che dovrebbe dare una spinta all’e-commerce, vale a dire al commercio elettronico su Internet, al telefono o comunque al di fuori dei negozi.

La direttiva europea, entrata in vigore lo scorso 26 marzo (83/2011/UE), ha il chiaro obiettivo di dare delle regole universali e omogenee a tutta Eurolandia, offrendo maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza con un controvalore superiore ai 50 euro che si tratti di libri, vestiti, scarpe, cosmetici, dvd o prodotti elettronici.

E l’esercito di quanti, comodamente seduti sul divano di casa, si dedicano allo shopping online è decisamente in crescita. In Italia – secondo l’indagine condotta da Human Highway per Netcomm – su 30,5 milioni di individui che compongono l’universo di Internet (sopra i 15 anni), 16,2 milioni hanno fatto un acquisto online negli ultimi 3 mesi, mentre quasi 11 milioni sono acquirenti abituali. Per un giro di affari che si aggira intorno ai 14 miliardi di euro. Del resto, affidarsi alla rete per fare acquisti oltre che comodo è anche più economico rispetto alle compere nel negozio tradizionale, riuscendo a trovare prodotti a prezzi più vantaggiosi.

Vediamo nel dettaglio le novità.
Più tempo a disposizione
I consumatori hanno più tempo per restituire un prodotto di cui non sono soddisfatti: 14 giorni contro i 10 previsti in precedenza. Mentre, dopo aver comunicato di voler restituire la merce, l’acquirente digitale ha altre due settimane a disposizione per spedirla. Il commerciante online, invece, dovrà rimborsare le somme di denaro entro 14 giorni dal giorno in cui ha ricevuto notizia dal cliente della restituzione della merce. Praticamente potrebbe essere costretto a rimborsare il dovuto anche se i prodotti acquistati non sono stati ancora recapitati. Inoltre, se il cliente non era stato informato dal venditore della possibilità di restituire la merce, non risulterà responsabile neppure di un eventuale danneggiamento o deterioramento dei prodotti mandati indietro.



Trasparenza spese
Il negoziante è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del venditore.

Fase precontrattuale
È richiesta la massima trasparenza da parte del venditore online che deve comunicare obbligatoriamente all’acquirente la propria identità e tutte le caratteristiche dei beni, il prezzo totale, il costo di spedizione, le modalità di pagamento e la durata della garanzia. Informazioni, che se dovessero mancare, darebbero un potere immediato di rivalsa al consumatore.

Restituzione merce
Dovrà essere indicata chiaramente la possibilità per il consumatore di restituire la merce, specificandone anche le modalità per esercitarla (condizioni, termini e procedure). Inoltre i venditori online hanno l’onere di dimostrare di aver rispettato tutti questi obblighi informativi.

Contratti a distanza
Cambiano le regole anche per le vendite a catalogo e telefoniche: prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente. Solo allora la vendita potrà intendersi valida a tutti gli effetti. Ma, per evitare che questo obbligo disincentivi le vendite a distanza, l’Ue sta anche considerando l’introduzione di meccanismi di registrazione digitale certificata, come la firma elettronica.

Tariffe base per i numeri telefonici dedicati
Al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’impresa per essere contattato dal consumatore per avere informazioni sul contratto concluso (a esempio numeri dedicati all’assistenza post-vendita). La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.

Maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali
Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.

Sanzioni
Il commerciante che non rispetta le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro (50mila euro in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni di euro.

Al bando i trucchetti
Sul fronte dell’utilizzo delle carte di credito per gli acquisti online, la normativa prevede il divieto per i venditori di richiedere un sovrapprezzo a chi paga con determinate tesserine. Ad esempio, è il caso dell’acquisto dei biglietti aerei che prevedono un costo aggiuntivo se si paga con la carta di credito, rispetto alla carta elettronica. Ed è sempre vietato inserire nel sito web delle caselle pre-flaggate per vendere automaticamente anche altri beni o servizi, diversi da quello scelto dal consumatore. È il caso, per esempio, di certe coperture assicurative non richieste che i commercianti online cercano spesso di rifilare all’acquirente.

Su Internet,invece, oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici non potranno più essere pubblicizzati come ‘gratis’, salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. I consumatori dovranno confermare esplicitamente di avere compreso che l’offerta è a pagamento. In caso contrario, il consumatore non è vincolato al contratto e, dunque, non è obbligato a pagare.

I contratti esclusi
Si tratta dei contratti: di credito al consumo, a distanza di servizi finanziari, multiproprietà, contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale (tra cui i notai) e quello turistici.


www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/14/acquisti-online-in-arrivo-nuove-regole-ecco-cosa-cambia-per-i-consumatori...


www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-10/acquisti-online-arrivo-nuove-regole-ecco-cosa-cambia-13-giugno-164246.shtml?uuid=...
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Cambia il Codice del Consumo, più diritti per chi acquista sul web
Maggiori tutele sulle vendite a distanza, dall'estensione del diritto di recesso a maggiore chiarezza sulle procedure di sottoscrizione
di ALESSANDRO LONGO

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12 giugno 2014



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Cambia il Codice del Consumo, più diritti per chi acquista sul webDAL 13 giugno avremo più diritti quando compriamo su internet o attiviamo al telefono un servizio di un operatore telefonico. È l’effetto di un decreto di febbraio che, recependo la direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, cambia il Codice del Consumo per quanto riguarda le vendite a distanza (di qualsiasi tipo: internet, telefonico o anche fisiche purché fuori dai locali commerciali dell’azienda, per esempio a domicilio).

Diritto di recesso. Ora il consumatore avrà 14 giorni per recedere dal contratto e altri 14 per restituire la merce e ottenere il rimborso. II venditore dovrà restituire il pagamento – incluse le eventuali spese di consegna "standard" – entro 14 giorni. Il diritto sale a 90 giorni (dagli attuali 60) qualora il venditore omette di ricordarlo al consumatore. Altra novità: se esercitiamo il diritto di recesso, potremo restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della "diminuzione del valore del bene custodito".

Più trasparenza nelle offerte. Il decreto inoltre prevede maggiori obblighi di "informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza". Tutti i costi, i termini e gli oneri dell’offerta dovranno essere esplicitati prima della vendita (anche quelli che ora sono poco chiari, come i costi di disdetta e i tempi di spedizione).

Conferma del contratto. Il venditore dovrà fornire al consumatore la conferma del contratto concluso e lo dovrà fare “su un mezzo durevole", entro un termine ragionevole dopo la conclusione e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Questo già avviene, ma adesso diventa un obbligo di legge primaria. Come mezzo durevole si può intendere la registrazione della telefonata. Significa che l’addetto alla vendita dovrà chiedere al consumatore se, con il valore della firma del contratto, è sufficiente la registrazione dell’assenso telefonico.

Trasparenza nei pagamenti su internet. Il venditore deve garantire trasparenza sul pagamento. Al consumatore deve essere chiaro che l'ordine implica l'obbligo di pagare; di conseguenza, se l'inoltro dell'ordine implica di cliccare su un pulsante, questo dovrà riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare". E’ una misura che servirà a contrastare le truffe di quei siti e app cellulari che fanno abbonare gli utenti, inconsapevolmente, con un clic.

Responsabilità del venditore per i pacchi. Se si perde o si danneggia un bene spedito, la responsabilità resta del venditore. Quella del consumatore comincia solo quando questi entra materialmente in possesso dei beni. Tutto ciò vale solo nei casi (che sono quelli comuni) in cui il vettore della spedizione è stato scelto dal venditore e non dal consumatore. No costi extra a chi non usa i contanti. Non si possono più imporre al consumatore tariffe superiori per i pagamenti non fatti in contanti (quindi con carta di credito, bancomat), negli acquisti a distanza. Idem per la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza.

Decide l’Antitrust. L’Autorità competente a sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust). Finora è stata Agcom.

www.repubblica.it/tecnologia/2014/06/12/news/cambia_il_codice_del_consumo_pi_diritti_per_chi_acquista_sul_web-88788205/?ref=...
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Diritto di ripensamento, ecco le novità in materia
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Economia · 09 dicembre 2014 - 10.40
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Diritto di ripensamento, ecco le novità in materia (Teleborsa) - Mai più brutte sorprese per chi acquista beni e servizi online o fuori dai locali commerciali (per esempio via catalogo). Con l'occasione delle feste di Natale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di ricordare la nuova direttiva europea sui consumatori entrata in vigore a luglio.

La novità più importante riguarda il diritto di recesso che sale dai precedenti 10 a 14 giorni. Nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato su questo suo diritto, inoltre, le tempistiche del ripensamento vengono estese di ulteriori dodici mesi per il periodo complessivo di 1 anno e 14 giorni.

Il venditore, invece, ha un numero inferiore di giorni (dai precedenti 30 agli attuali 14 giorni) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest'ultimo invece disporrà di più tempo - 14 anziché 10 giorni - per restituire il bene.

Inoltre, da ora in poi il venditore è ritenuto responsabile per l'eventuale danneggiamento o perdita del bene fino a quando questo non sia consegnato materialmente all'acquirente.

Sono anche scattate nuove regole sui contratti conclusi a distanza, ad esempio al telefono, e fuori dai locali commerciali: il venditore è ormai sempre obbligato a far confermare al consumatore l'offerta per iscritto.

www.teleborsa.it/News/2014/12/09/diritto-di-ripensamento-ecco-le-novita-in-materia-658.html#.VIe...
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