Chi pubblica sul proprio sito gli annunci hot di una prostituta svolge un servizio per lei ma non la sfrutta. La Corte di Cassazione, con la sentenza 4443 (si legga sul sito di Guida Diritto
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) esclude il reato di sfruttamento della prostituzione contestato a un signore di Gorizia dal giudice dell'udienza preliminare.
Il Gup aveva condannato, dopo il rito abbreviato, il ricorrente per aver tollerato che sul suo sito venissero pubblicati annunci "prodromici" alla prostituzione, mettendo così in atto un'azione che agevolava e favoriva l'attività delle "lucciole". Decisamente meno severi i giudici della Cassazione, i quali ricordano come analoghe "inserzioni" siano pubblicate anche dai quotidiani.
Il servizio analogo offerto dai quotidiani
Un disponibilità a ospitare il messaggio considerata come un servizio offerto in favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione. Gli ermellini spiegano nel comportamento del gestore del sito web "incriminato" non era possibile individuare gli estremi del reato: l'uomo si limitava, infatti, a telefonare alle escort sue "clienti" per vendergli le "top list" o le cosiddette "risalite" dopo essersi fatto inviare dalle interessate per mail le loro foto.
Diverso sarebbe stato il caso – spiega la Cassazione – se il ricorrente si fosse dato da fare per allestire lui stesso la pubblicità delle donne ritraendole in pose erotiche o favorendo contatti con i clienti. Mentre con la sua condotta l'uomo è stato solo un prestatore di servizi.
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