Flirt tra colleghi d'ufficio? Spettegolare è diffamazione

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angelico
00domenica 4 dicembre 2011 22:02
Flirt tra colleghi d'ufficio?
Spettegolare è diffamazione
La Cassazione convalida la condanna a un uomo che, respinto, aveva rivelato ai superiori della donna la sua relazione con un compagno di lavoro: "Certe notizie devono rimanere riservate per non danneggiare i protagonisti"

ROMA - Se vi piace spettegolare sui flirt in ufficio, state attenti: potreste beccarvi una condanna penale. E' quanto è capitato al cliente di una banca che, respinto da un'impiegata, aveva rivelato la relazione tra la donna e un collega. Il cliente geloso è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione e al risarcimento dei danni, e la sentenza è stata convalidata dalla Cassazione perché il pettegolezzo sulle scappatelle in ufficio viola la privacy ed è diffamatorio.

La storia si svolge a Torino: il 63enne Carlo R. si innamora, non ricambiato, di un'impiegata di Unicredit. Dopo averla fatta pedinare e addirittura intervistare da un'agenzia investigativa, l'uomo respinto viene a conoscenza di tutti i segreti di Daniela R. e scrive una lettera al direttore della filiale affinché avverta i superiori delle scorrettezze di cui, per ripicca, accusa l'impiegata, tra le quali la relazione con un collega. Venuta a conoscenza dei fatti, la donna lo denuncia e chiede un risarcimento.

Per evitare la condanna, Carlo R. ha sostenuto che la lettera non aveva danneggiato la donna. Ma la tesi è stata bocciata dalla Cassazione in quanto "non c'è dubbio - scrivono i supremi giudici, sentenza 44940 - che la diffusione, all'interno del ristretto ambito lavorativo, della notizia di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato". E i "commenti" poi finiscono per colpire anche chi sposato non è. Infatti "è pur vero che la condotta adulterina fu addebitata solo all'amante della donna, ma è altrettanto vero - osserva la Cassazione - che la riprovazione sociale (anche se spesso accompagnata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner".

"D'altronde - taglia corto la sentenza - anche in assenza di valutazioni 'morali' da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo". Inoltre la circostanza che Daniela "abbia voluto mantenere segreta la relazione, costituisce prova del fatto che entrambi si sarebbero ritenuti danneggiati (anche sul piano della reputazione) dalla diffusione della notizia".

Carlo R. ha allora cambiato linea e sostenuto che era suo "diritto di critica" lamentarsi per il disdoro professionale del flirt. Non si vede in che modo questa relazione - ha replicato la Cassazione - potesse incidere sul "rendimento professionale della donna". In extremis, Carlo R. ha giocato l'ultima carta: scrivere che una donna "ha una relazione con un uomo sposato" non equivale a dire che i due abbiano "un coinvolgimento di natura sessuale". Ma i supremi giudici hanno ritenuto l'obiezione "ai limiti della provocazione, considerato l'uso corrente dell'espressione".

(03 dicembre 2011)

www.repubblica.it/cronaca/2011/12/03/news/rivelare_relazioni_tra_colleghi_diffamazione_viola_privacy-2...
badgirl.
00lunedì 5 dicembre 2011 11:33
Geloso, e pure vendicativo e alla fine, non solo è stato rifiutato dalla donna, ma è stato pure condannato.......ahahaha

Scommetto che la prossima volta si fa i caxxi suoi......ahahahah
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