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Treno in ritardo, niente rimborso. Trenitalia: “È colpa del maltempo”

Ultimo Aggiornamento: 27/01/2013 19:51
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Treno in ritardo, niente rimborso. Trenitalia: “È colpa del maltempo”
di Erika Tomasicchio
Il convoglio, partito da Bologna è arrivato nella capitale con 71 minuti di ritardo. Ferrovie dello Stato nega il risarcimento: “Abbiamo dovuto togliere il ghiaccio che intralciava la linea”. La protesta di Adiconsum Modena: “quel treno era l’unico in ritardo”
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Il treno su cui viaggia arriva a destinazione con 71 minuti di ritardo, Trenitalia gli nega il risarcimento “per avverse cause meteorologiche” e il consumatore ribatte: “tutti gli altri treni sono arrivati in perfetto orario”. È accaduto a un cittadino modenese che il 5 dicembre scorso doveva spostarsi da Bologna a Roma, per partecipare a una riunione di lavoro. Acquistato online il biglietto, l’uomo ha atteso alla stazione di Bologna il Frecciargento 9461, proveniente da Verona.

Il convoglio sarebbe dovuto partire alle 7.48, ma è giunto nella città delle due torri venticinque minuti più tardi e a Roma Termini oltre un’ora dopo, soglia oltre la quale scatta il diritto al rimborso. Tuttavia Ferrovie dello Stato ha respinto la sua istanza. La denuncia arriva dall’Adiconsum di Modena, cui il viaggiatore si è rivolto per protestare. "Il treno quel giorno era l’unico in ritardo su tutta la rete, racconta il responsabile modenese di Adiconsum Angelo Ferrari Valeriani -. Perciò fu lo stesso capotreno a suggerire ai passeggeri di chiedere il rimborso, considerato che gli altri treni ad alta velocità erano arrivati puntualmente a destinazione. Ma il call center Trenitalia (199.89.20.21) ha respinto ogni richiesta". Comportamento che, secondo l’associazione dei consumatori della Cisl, viola i diritti del viaggiatore.

"Le Ferrovie hanno scritto che il bonus non è dovuto per condizioni meteorologiche avverse. È vero, quel giorno a Bologna faceva freddo, ma al di là degli Appennini il sole splendeva. Anche a Roma il clima era quasi mite. Vien da domandarsi quale sia il concetto di correttezza e serietà che ispira le decisioni di quella che si definisce la più grande azienda del paese".

In quali casi spetta il rimborso. La legge europea stabilisce che quando un convoglio viene cancellato o è in ritardo, i passeggeri hanno diritto ad essere informati. Se l’arrivo a destinazione è previsto con oltre un’ora di ritardo, il consumatore può chiedere: - un risarcimento totale o parziale del costo del biglietto; -di essere trasportato a destinazione con mezzi alternativi, - e in base al tempo di attesa, anche pasti, bevande e un alloggio.


Se decide di proseguire comunque, come nel caso del cittadino modenese, gli spetta un’indennità del 25% del prezzo del biglietto, per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e del 50% oltre le due ore. Chi ritiene che i propri diritti non siano stati rispettati può inviare un reclamo all'impresa ferroviaria, che è tenuta a rispondere entro un mese.

Oppure può contattare il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direzione generale del trasporto ferroviario (06/41583570). Tuttavia, il risarcimento non è dovuto se al momento dell’acquisto del biglietto il passeggero era informato del ritardo. Se quest’ultimo è dovuto a circostanze non legate alla gestione del servizio ferroviario (catastrofi naturali come tempeste, inondazioni, frane) o esterne all’attività ferroviaria (come manifestanti sui binari, suicidio, incidente a passaggio a livello) e l'impresa ferroviaria non poteva evitarle o far fronte alle relative conseguenze. O ancora se il biglietto è gratuito.

La replica di Trenitalia. Interpellata a proposito, Ferrovie dello Stato spiega come mai – a suo dire – il rimborso non sia dovuto: "Noi applichiamo le normative europee, non c’è discrezionalità nello stabilire a chi riconoscere l’indennità. Per i ritardi sopra i 60 minuti si eroga un bonus, ma quando i minuti persi non sono imputabili al sistema ferroviario ma dipendono da fattori esterni (come ad esempio furti di rame o eventi atmosferici), vengono sottratti al monte ore da risarcire, che potrebbe non raggiungere più la soglia dei 60 minuti. Come in questo caso: i nostri sistemi di rilevazione hanno registrato un ritardo in partenza dovuto a un forte abbassamento termico, avvenuto probabilmente durante la notte precedente, che ha causato la formazione di ghiaccio sulla linea ferroviaria in coincidenza di uno scambio. Il ghiaccio di per sé non costituisce un pericolo, ma è stato necessario adottare un protocollo per la messa in sicurezza, che può aver dato luogo a contrattempi".

"In questo caso - prosegue Trenitalia - il tempo perso è dunque riconducibile a un evento atmosferico, non a un disservizio della compagnia ferroviaria. Perciò a Trenitalia non tocca pagare l’indennità, anche in base al regolamento europeo 1371/2007 su diritti e obblighi dei passeggeri. Il testo (art. 32 comma 2A) esclude la responsabilità della compagnia per ritardo, in presenza di «circostanze esterne all’esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dal caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare»..


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