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Lavoro: aumentano le tasse sui salari in Italia, cuneo fiscale al 49 per cento

Ultimo Aggiornamento: 02/05/2016 23:49
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Manovra, ecco la scorciatoia
verso un Paese più precario

Licenziamenti senza giusta causa che si chiudono con un indennizzo ma senza il reintegro; la retribuzione che diventa una variabile decisa dai contratti di prossimità; mansioni e inquadramenti a prescindere dai titoli e dal curriculum; orari, pause, notti in deroga agli accordi nazionali; part time sempre più simile al lavoro a chiamata. Ecco come il contestato articolo 8 può ulteriormente cambiare la condizione dei lavoratori in ItaliaROMA - Tra le pieghe della manovra correttiva settembrina, il Governo ha inserito un articolo, l'articolo 8, che poco ha a che fare con la salute dei conti pubblici e molto con la salute del diritto del lavoro. Nei mesi del declassamento del debito pubblico italiano e dei conti in rosso, il Ministro Sacconi non rinuncia a mettere le mani su Contratto Collettivo Nazionale e Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. L'articolo 8 prevede la possibilità di derogare, con intese a livello territoriale, sia ai contratti collettivi nazionali di lavoro che alla legge, su un ampio ventaglio di materie: dal licenziamento, agli orari di lavoro, alla regolamentazione del part-time, alle mansioni e agli inquadramenti, fino alla disciplina delle assunzioni e dei rapporti di lavoro.

Concretamente significa che i diritti dei lavoratori sanciti dalla Legge e le condizioni previste nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro potrebbero non valere più. O, almeno, non per tutti, non ovunque. I contratti di "prossimità" (questa la dicitura utilizzata per le intese da attivare a livello aziendale o territoriale) potrebbero stabilire cose anche molto diverse tra luogo e luogo. Titolati a firmare queste intese i sindacati "comparativamente più rappresentativi" anche sul piano territoriale o aziendale: un sindacato presente in una sola impresa, magari perché gradito all'azienda e quindi magari meno autonomo dagli interessi dell'impresa, è, insomma, investito dello stesso ruolo di un sindacato nazionale.

Addio al principio di eguaglianza di trattamento tra lavoratori? Addio allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori? Questa è la posta in gioco? Lo si vedrà a partire dalle (presumibilmente) numerose cause di lavoro che partiranno non appena questa norma farà i primi passi. Sì, perché la norma, oltre ad essere stata fin da subito molto contestata in ambito sindacale, tanto da scatenare una dura reazione della CGIL partita con lo sciopero generale del 6 Settembre 2011, è anche particolarmente confusa, ragion per cui è diventata oggetto di una pioggia di critiche da parte di una consistente porzione di giuslavorasti.

In realtà ciò che ispira l'articolo 8 sembra essere la generalizzazione a tutto il mondo del lavoro delle condizioni e del trattamento oggi riservate ai lavoratori precari. Per questo il modo migliore per raccontare le possibili ripercussioni di quella norma è raccontare la condizione di vita e di lavoro dei così detti "atipici", ormai sempre più numerosi, ormai sempre più "tipici".

Licenziamenti, mansioni e inquadramenti, orario di lavoro, compenso, malattia, disciplina: sono tutti temi sui quali a chi ha un contratto precario non è data alcuna garanzia, né alcuna certezza, come denuncia la campagna Giovani NON+ disposti a tutto della Cgil, che sulla condizione dei lavoratori precari e sui rischi dell'articolo 8 della manovra economica ha promosso la campagna "La precarietà non paga".

E' ipotizzabile, dunque, che un "contratto di prossimità" preveda che, a seguito di un licenziamento senza giusta causa, non ci sia la reintegra nel posto di lavoro, ma solo un indennizzo, magari irrisorio. Ecco che l'instabilità dei lavoratori precari irrompe anche nella vita di tutti gli altri.

Oppure ci si può attendere che a livello aziendale vengano attribuiti ai lavoratori mansioni e inquadramenti a prescindere dai titoli e dall'esperienza. Ed ecco quindi l'iper-qualificato a cui viene chiesto di svolgere compiti di segreteria o il dirigente con venti anni di anzianità spostato all'ufficio timbri. Oppure, il contrario: un lavoratore inquadrato a un basso livello cui viene chiesta un'assunzione di responsabilità sproporzionata. Esattamente come avviene oggi per quell'esercito di parasubordinati e lavoratori a termine a cui viene chiesto di far di tutto e di più pur di assicurarsi il rinnovo del contratto.

Si tratta degli stessi soggetti per cui lo stipendio lo decide, quasi sempre, il datore di lavoro. Ora, con l'articolo 8, rischiano di essere in larga compagnia. La retribuzione potrebbe diventare per tutti, anche per chi ha un contratto collettivo di riferimento, una variabile su cui intervengono i contratti di prossimità: stipulare intese sull'inquadramento del personale, infatti, potrebbe comportare anche un abbassamento della retribuzione, senza alcun rispetto per la professionalità e le competenze del lavoratore.

Ma l'articolo 8 interviene anche nel concreto svolgimento della propria prestazione di lavoro: sull'orario di lavoro, per esempio, si rischia di dire addio al limite delle 40 ore settimanali, così come sarà possibile una stretta sulle pause, sui riposi giornalieri e settimanali o sul lavoro notturno. Uno scenario simile a quanto accaduto nella nota vicenda della Fiat di Pomigliano (a cui l'articolo 8 della manovra dà il suo imprimatur) e a quello dei lavoratori precari costretti a lavorare con orari che lasciano poco spazio alla programmazione della propria esistenza, chiamati senza preavviso a coprire turni improvvisamente vaganti o a svolgere lavoro extra a parità di retribuzione.

Una stretta è assai probabile anche sul part-time, su cui potrebbe accadere quasi di tutto: il tempo di lavoro potrebbe essere organizzato a seconda delle esigenze dell'impresa e distribuito in modo variabile da periodo a periodo. Qualcosa di simile a quanto avviene oggi ai lavoratori con contratto "a chiamata": una delle tipologie contrattuali introdotte con la legge 30 e ritenute tra le più "precarizzanti".

E ancora, nell'universo delle possibili ripercussioni della nuova norma, ritroviamo la tutela della malattia, potenzialmente soggetta a restrizioni, e tutto ciò che attiene alla "disciplina del rapporto di lavoro", che significa uno spettro particolarmente ampio di ambiti: dal possibile allungamento del "periodo di prova" (oggi di massimo 6 mesi da previsione legislativa) producendo anche per questa via una surrettizia eliminazione dell'articolo 18; alla drastica riduzione degli scatti d'anzianità; all'ampliamento a dismisura dello spettro di sanzioni disciplinari possibili, alla limitazione dei diritti sindacali. Tutte cose che i precari non hanno sostanzialmente mai conosciuto.
25 ottobre 2011© Riproduzione riservata


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