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Autobus e disserviz: in arrivo multe salate

Ultimo Aggiornamento: 06/12/2014 20:18
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Autobus e disservizi, l'Italia sblocca la legge: in arrivo multe salate
di Erika Tomasicchio
Più tutele per i passeggeri degli autobus: ora le società di gestione delle autolinee dovranno rispondere con multe pesanti in caso di ritardi, cancellazioni, carenza d’informazioni ai passeggeri e soprusi nei confronti dei disabili. Le novità, in vigore dal 6 dicembre, sono contenute nel D.lgs 169/2014
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Un’arma in più contro i disservizi del trasporto pubblico: ora in caso di ritardi degli autobus, annullamento delle corse e scarsa informazione agli utenti le imprese che gestiscono le autolinee dovranno pagare multe salate, fino a 40.000 euro. Con il Decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, che entrerà in vigore dal 6 dicembre 2014, l’Italia ha finalmente dato piena attuazione alle norme Ue in materia, fissando pesanti sanzioni per chi viola i diritti dei passeggeri, finora rimasti solo sulla carta. Il provvedimento mira a rendere più sicuro, efficiente e puntuale il trasporto sugli autobus. Inoltre, particolari tutele sono previste per gli utenti disabili o con mobilità ridotta. Ecco le principali novità.

Il decreto rende efficaci in Italia, a distanza di quasi due anni circa, le misure contenute nel Regolamento 181/2011, in vigore dal primo marzo 2013. Il testo aveva esteso ai passeggeri di bus i diritti degli utenti del trasporto aereo, ferroviario e marittimo. Per tutte le infrazioni commesse dai vettori, ora scattano le multe: le sanzioni amministrative sanzionano soprattutto discriminazioni nei confronti di stranieri e disabili; mancanza d’informazioni prima e durante il viaggio e mancato rimborso in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a due ore.

Per citarne qualcuna:
Notizie certe e tempestive: i passeggeri d’ora in poi dovranno essere informati su cancellazioni e ritardi entro 30 minuti dalla partenza prevista, comunicando non appena possibile il nuovo orario previsto (in caso contrario il vettore rischia una multa da 500 a 5.000 euro).

Sos incidenti: in caso di sinistri dovrà essere assicurata un’assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche e immediate dei passeggeri (pena una multa da 2.000 a 40.000 euro per ciascun sinistro).

No alle disparità: il vettore, l’agente di viaggio o l’operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione o far salire a bordo una persona disabile rischiano sanzioni da 500 a 5.000 euro e da 150 a 1500 se vendono biglietti con prezzi maggiorati. Inoltre, se non stabiliscono condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto di disabili, vanno incontro a multe da 1.500 a 15.000 euro.

L’ente incaricato di applicare il decreto, il vero perno intorno a cui ruota tutto il sistema, è l’Authority di regolazione dei trasporti: a essa spetterà fissare (nei limiti della legge) e comminare le multe, potrà effettuare verifiche e ispezioni, accoglierà gli eventuali reclami dei passeggeri. Ogni anno dovrà riferire circa la propria attività in Parlamento, e potrà persino chiedere di modificare, ove necessario, il testo del decreto.

Come opererà il Garante? L’Autorità dovrà dunque irrogare le sanzioni amministrative. E lo farà a seguito di un apposito procedimento per accertare la violazione. Quasi un mini processo che assicuri agli interessati “la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio (cioè il dibattito sull’oggetto del contendere, ndr) scritto e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie”, si legge nel decreto. L’iter da seguire sarà deciso entro il 20 gennaio 2015dalla stessa Autorità dei trasporti. Sarà prevista inoltre, anche una procedura semplificata, più breve. Il denaro delle multe confluirà in un fondo gestito dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Inoltre ciascuna Regione riceverà una parte delle somme, pari alle sanzioni comminate sul proprio territorio.

Come sporgere (il doppio) reclamo. Il decreto stabilisce che qualsiasi passeggero che rilevi una violazione dei propri diritti (previsti dal Regolamento 181/11) possa proporre reclamo all’azienda di trasporti interessata. Ciascun vettore dovrà istituire pertanto un proprio sistema per il trattamento dei reclami, se non vuole incorrere in una multa da 2.500 a 25.000 euro. Inoltre, sarà tenuto a comunicare all’utente lo stato del reclamo e il suo eventuale risultato. Trascorsi 90 giorni senza esito alcuno, il passeggero potrà dunque inviare un’ulteriore segnalazione all’Authority, anche online, secondo modalità che il garante dei trasporti fisserà entro il 20 gennaio prossimo. Per i normali servizi bus di competenza regionale e locale, i reclami potranno essere inoltrati anche alle strutture regionali, che provvederanno a trasmetterli ogni mese all’Autorità.

Le stazioni speciali per i disabili. Il D.lgs. 169/2014 istituisce inoltre in ogni Comune apposite stazioni “speciali” di autobus, che forniranno assistenza a disabili o a persone con mobilità ridotta. Le stazioni saranno scelte dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, secondo criteri e modalità che toccherà definire al ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro il prossimo 4 febbraio. Il regolamento 181/2011 dell’Ue, ricordiamo, si applica ai viaggiatori delle tratte di medio e lungo raggio, cioè di almeno 250 chilometri, ma stabilisce anche una serie di principi che valgono anche per percorsi più brevi.


(4 Dicembre 2014)


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