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L'assegno bancario ha una scadenza?

Ultimo Aggiornamento: 08/09/2014 23:28
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08/09/2014 22:58
 
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L'assegno di conto corrente bancario ha un termine di prescrizione di sei mesi dalla data di emissione - il che significa che, trascorsi sei mesi dalla data di emissione, anche se ci sono i soldi sul c/c, la banca per pagare l'assegno deve chiedere conferma ed autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Se quest'ultimo la nega, l'assegno si restituisce insoluto, non protestato e prescritto.
Esiste poi il termine di protesto, ossia se l'assegno arriva all'incasso 8 o 15 giorni dopo la data di emissione (8 giorni se su piazza, ossia se il luogo di emissione dell'assegno è lo stesso della piazza della banca su cui l'assegno è tratto - es: asg napoli, 8/05/06, protesto 16/05/06 se l'assegno è di uno sportello bancario di Napoli - 15 se fuori piazza) in caso di mancanza di fondi, non può essere protestato. Ma è cosa diversa
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Aggiungerei che non è mai conveniente aspettare troppo per versarlo, dato che è anche possibile la "revoca dal pagamento" da parte di chi ha emesso l'assegno bancario.
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Posto questo articolo di Maurizio Tidona, tratto da www.magistra.it, sulla revoca

L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune[assegno su piazza]), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso [assegno fuori piazza]), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).

La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento.

L'art. 35 L.A. (Legge 1736/33) però attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza invece la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.

Tale facoltà di disporre la revoca dell'ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall'effettuare il pagamento [e neppure si potrà procedere al protesto dell'assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all'incasso]) discende dalla esigenza di permettere al traente - superato un certo lasso di tempo - di poter liberamente disporre della provvista sul conto.

Si ricorda difatti che l'emissione di un assegno senza provvista è illecito amministrativo (ed in passato anche di rilevanza penale) ed i detti termini servono a delimitare (in favore del traente) il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente integra.

La revoca dall'ordine di pagamento dovrà essere ovviamente manifestata alla banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta.

Allorché il trattario rifiuti il pagamento - per l'avvenuta revoca dall'ordine di pagamento od altro - il portatore può sempre e comunque esercitare l'azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere il pagamento; questo nel termine prescrizionale di sei mesi dal termine di presentazione (la cui decorrenza è comunque interrotta [con l'inizio di un nuovo termine di prescrizione] da ogni attività diretta ad ottenere il pagamento) ed a prescindere dalla circostanza dell'avvenuto protesto o meno.

Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante.
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L'assegno è bancario o circolare? Se è circolare, si prescrive dopo tre anni.
Lo puoi comunque versare è solo più alto il rischio che non ti venga pagato perchè, se bancario, essendo tracorsi più di 6 mesi dal 15/09/05, data di emissione, l'assegno è prescritto e la banca prima di pagarlo deve chiedere autorizzazione al suo correntista (chi te lo ha dato), che può negarla
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